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Mercoledì, 09 Novembre 2022 16:57

IL GIUDIZIO IMMEDIATO NEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Autore ANGELO D'AMELIO

Codice ISBN 978-88-31212-22-9

Abstract

Nel libro VI è contenuta la disciplina dei cinque procedimenti c.d. “speciali” previsti nel nuovo ordinamento processuale penale: giudizio abbreviato (titolo I), applicazione della pena per richiesta delle parti (titolo II), giudizio direttissimo (titolo III), giudizio immediato (titolo IV), procedimento per decreto (titolo V).
Si tratta di istituti, la cui comune finalità è quella di rendere, se non proprio eccezionale, quanto meno, più limitato e selezionato il ricorso al rito ordinario, così da ridurre il numero dei procedimenti che si svolgono in tale forma ed elevarne, di conseguenza, la qualità.
Rispetto al rito ordinario, i cinque procedimenti speciali differiscono per la mancanza della fase delle indagini preliminari ovvero per l'assenza del dibattimento.
Nel primo gruppo rientrano il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, nei quali il passaggio diretto all'udienza dibattimentale si giustifica per la presenza di situazioni di particolare evidenza probatoria (flagranza, confessione, prova evidente). L'eliminazione del dibattimento, invece, è la caratteristica di altri tre procedimenti (applicazione della pena su richiesta, giudizio abbreviato, procedimento per decreto).
A differenza di quanto avviene per il giudizio direttissimo e per quello immediato, qui l’instaurazione del rito speciale non può prescindere dalla volontà dell'imputato; ciò si spiega in considerazione dell'importanza decisiva che riveste la fase dibattimentale ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.
La scelta dell'eliminazione della fase istruttoria è stata netta e lineare nel nuovo sistema processuale penale; ciò a differenza del progetto del 1978, in cui era consentito al P.M. di chiedere al giudice istruttore il compimento di una serie di atti istruttori, i quali potevano procurarsi per dieci mesi prorogabili fino a tredici dando luogo, in tal modo, ad una vera e propria attività istruttoria.
Svanita la figura del giudice istruttore ed inibito al P.M. il compimento di atti istruttori, si è decisamente eliminata l'istruzione (che non può essere certo integrata dagli incidenti probatori) in modo da riservare, come regola generale, al dibattimento l'assunzione della prova, realizzando così l'attuazione del diritto di difesa, inteso come contraddittorio in sede di formazione della prova.
Il legislatore si è ovviamente, resoconto che, in tal modo, sarebbe inevitabilmente aumentato il numero dei dibattimenti nonché la durata degli stessi, posto che l’istruzione dibattimentale, oltre che diventare molto più significativa, potrebbe risultare, altresì, più lunga e complessa.
Per questo motivo il legislatore ha voluto, tramite alcuni riti speciali, deflazionare il dibattimento, mostrando così di considerare il dibattimento stesso una fase processuale da attivare solo quando siano attuabili riti alternativi.

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